Burocrazia

Le collaborazioni autonome occasionali: chi trova lavoro trova un tesoro!

Le collaborazioni autonome occasionali dal 01/01/2016 con l’entrata in vigore del Jobs Act:

 

 

Da giugno 2015 non sono più attivabili:

i contratti a progetto;

le collaborazioni coordinate e continuative con i pensionati di vecchiaia;

le cosiddette mini-co.co.co, meglio note come prestazioni occasionali (prestazioni di lavoro effettuate durante l’anno-solare per non più di 30 giorni lavorativi e con limite massimo di 5.000 euro di compenso/ annuo);

le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Tienine conto nel caso, cercando lavoro, qualcuno ti ‘proponga’ una di queste VECCHIE forme contrattuali… ORA o ti assumono o, AL MASSIMO, ti possono proporre i VOUCHER – che in ogni caso hanno limiti ben precisi. Sono esenti ai fini fiscali:

nel limite di 7.000 euro netti all’anno (pari a 9.333 euro lordi), a patto che la prestazione sia svolta a favore di soggetti privati mentre il limite scende a 2.000 euro netti (pari a 2.666 euro lordi) se la prestazione è a favore di imprese e studi professionali.

 

Dal 01/01/2016 potranno essere instaurate solo le seguenti tipologie contrattuali:

 

– lavoro autonomo occasionale

– lavoro accessorio retribuito tramite i voucher (il cui limite NON può essere raggiunto da un unico datore di lavoro!)

 

 

Il lavoro autonomo occasionale, si distingue dall’abrogata collaborazione occasionale poiché caratterizzato da:

mancanza di continuità della prestazione (quindi non è un’ attività che svolgi quotidianamente!);

mancanza di coordinamento: l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda né nell’ambito del ciclo produttivo del committente (a casa tua è OK, così come a casa di un privato. NON all’interno di una impresa);

-prestazione dell’attività non superiore a 30 giorni per lo stesso committente (i cicli di prestazioni, per ciascun cliente, NON devono essere continuativi MA spalmati nell’arco dell’anno!);

– quando rilasci una ricevuta devi apporvi sopra una marca da bollo da €2:

l’obbligo è su tutte le ricevute di pagamento che superano le 77,47 euro (se la prestazione è sotto i 77,47 € la marca NON serve).

Il lavoro autonomo occasionale nel limite reddituale dell’anno minore o uguale a 5.000 euro, è esente da contribuzione INPS e INAIL.

Se supera i 5.000 euro l’anno è soggetto alla contribuzione INPS – gestione separata, sulla quota di reddito che eccede dai 5.000 euro, ferma restando l’esenzione contributiva INAIL.

 

 

Da un punto di vista dichiarativo, i redditi di lavoro autonomo occasionale devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, sul quadro D del modello 730 o sul quadro RL del modello Unico P.F..

Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Unico si dovrà indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subìta.

Si è ESONERATI dalla presentazione sulla dichiarazione dei redditi nel caso in cui il reddito percepito sia solo quello da lavoro autonomo occasionale sotto i €. 4.800 lordi (quindi dipende da quante ricevute rilasci durante l’anno).

In questo caso, il reddito può non essere indicato in dichiarazione, fino al raggiungimento di questa soglia vi è una specifica detrazione che abbatte totalmente l’imposta dovuta.


Se hai dubbi o domande in merito non esitare a chiedere! 😉


Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

error: Content is protected !!